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Novità del c.d. “Decreto IMU” dopo la conversione in Legge
Con la pubblicazione sul S.O. n. 73/L alla G.U. 29.10.2013, n. 254 è entrata in vigore, a decorrere dal 30.10.2013, la Legge 28.10.2013, n. 124 di conversione del DL n. 102/2013, c.d. “Decreto IMU”. Nell’iter di conversione il citato Decreto ha subito una serie di interessantti modifiche di seguito illustrate. NOVITÀ IN MATERIA DI IMU
Abolizione prima rata IMU 2013
È confermata l’abolizione della prima rata dell’acconto IMU 2013 relattiva agli immobili per i
quali l’art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 a
aveva disposto la sospensione del versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili: a. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9;
TIPOLOGIA
ABOLIZIONE PRIMA RATA
IMMOBILE
ACCONTO IMU 2013
Abitazione A/6 - Abitazioni di tipo ruralle
principale
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Pertinenze
C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché allo assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica
(a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli
IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
c. terreni agricoli e fabbricati rurali.
Abolizione IMU “immobili merce”
È confermata l’abolizione della seconda rata dell’acconto IMU 2013 relativamente ai c.d.
“immobili merce”, ossia ai fabbricati costtruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che
permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Come disposto in sede di conversione, per il 2013 l’imposta resta dovuta fino al 30.6.
È inoltre confermata la modifica del comma 9-bis dell’art. 13, DL n. 201/2011, per cui, per gli immobili in n esame, è prevista altresì, dal 2014 l’esenzione IMU (in luogo della possibile
applicazione dell’aliquota ridotta fino allo 0,38‰ disposta dal Comune). Detrazione abitazione principale
In sede di conversione è stata conferrmata l’applicazione della detrazione prevista per
l’abitazione principale
anche agli alloggi a
assegnati dagli IACP o Enti asssimilati ex art. 93, DPR
Tale previsione non presenta carattere di novità in quanto già operativa per effetto del richiamo, contenuto nella citata disposizione ora modificata, alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/92. Esenzione IMU immobili utilizzati da enti non commerciali per attività di ricerca
s
scientifica
È confermata l’estensione dal 2014 dell’esenzione IMU anche agli immobili degli enti non
commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività
di ricerca scientifica”.
Assimilazione abitazione principale
È confermata, ai fini IMU, l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad a
relative pertinenze dei soci assegnatari. Ciò consente quindi di poter beneficiiare delle agevolazioni previste per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.). In sede di conversione è stato precisato che tale disposizione si applica a decorrere
dall’1.7.2013.
Dal 2014 la predetta equiparazione all’abitazione principale è estesa anche ai fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.
Abitazione principale “militari e poliziotti”
È stato altresì confermato che, ai fini dell’applicazione dell’IMU concernente l’abitazione principale
e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità
immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dai seguenti soggetti:
 personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
 personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 personale appartenente alla carriera prefettizia;
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
In sede di conversione è stato comunque precisato che:  sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9. Per tali immobiili è quindi richiesta la
sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica;  la disposizione in esame si applica a decorrere dall’1.7.2013.
Dichiarazione possesso requisiti “agevolazioni”
Come disposto in sede di conversione, l’applicazione delle predette agevolazioni, ossia: abolizione IMU per gli “immobili merce”;  assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  abitazione principale per “militari e poliziotti”;
è subordinata alla presentazione, da partte del soggetto interessato, di una dichiarazione IMU
con “gli identificativi catastali degli immobili ccui il beneficio si applica”.
La suddetta dichiarazione va presentata, a pena di decadenza, “entro il termine ordinario per la
presentazione delle dichiarazioni di variazione
” relative all’IMU, ossia entro il 30.6.2014.
Retroattività accatastamento fabbricati rurali
In sede di conversione il Legislatore ha fatto chiarezza circa la retroattività della variazione
catastale riferita ai fabbricati rurali a seguito dell’apposita domanda presentata (entro il 30.9.2012)
ex art. 7, DL n. 70/2011.
In particolare le citate domande di variazione catastale e l’inserimento dell’’annotazione negli atti catastali “producono gli effetti previsti per il l riconoscimento del requisito di ru ruralità … a decorrere
dal quinto anno antecedente a quello di prresentazione della domanda.
La nuova disposizione, di “interpretazione autentica” dell’art. 13, comma 14-bis, DL n. 201/2011, si riflette sull’esito dei contenziosi “aperti” con il Comune relativamente al rimborso dell’ICI versata negli anni pprecedenti e consente ai soggetti interessati di valutare con maggior “sicurezza” la richiesta di rimborso al competente Comune Unità immobiliari co
oncesse in comodato ai parenti
In sede di conversione è stata introdotta la possibilità per il Comune di equiiparare all’abitazione
principale
, ai fini dell’applicazione della seconda rata IMU 2013, le unità im
mmobiliari concesse in
comodato ai “parenti in linea retta, entro il primo grado” (figli e genittori), che utilizzano il
suddetto immobile come “abitazione principa
Sono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
In presenza di più unità immobiliari concesse in comodato, l’agevolazione può essere
applicata ad 1 sola di queste.
L’applicazione dell’agevolazione è rimessa alla discrezionalità del singolo Comune, il quale
definisce anche i relativi criteri e le modalità di applicazione. In particollare il Comune dovrà
indicare “il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare
la fruizione del beneficio
”.
Si evidenzia che dal 2014 la possibilità in esame è contenuta nel ddl de
Efficacia deliberazioni IIMU per il 2013
Dopo aver differito al 30.11.2013 il termiine a disposizione dei Comuni per l’approvazione del
bilancio di previsione 2013, è confermato, iin deroga alla regola contenuta n
bis, DL n. 201/2011, per il 2013, che le delibere / regolamenti IMU “accquistano efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale di ciascun comune”
, che deve
avvenire, come precisato in sede di conversione, entro il 9.12.2013. In caso di mancata
pubblicazione sono applicabili gli atti adottati per il 2012.

Source: http://www.infolz.it/newsletters/2013/10_2013/Decreto_IMU.pdf

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